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Parlamento Italiano

Il Parlamento della Repubblica Italiana ha una struttura bicamerale, ovvero č composto da due camere. Le due camere che formano il parlamento sono la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica. Il bicameralismo in Italia si dice uguale, poichĂ© ogni decisione, per essere adottata come legge, deve ricevere l'approvazione di entrambe le camere. Quindi nessuna delle due camere prevale sull'altra, e la funzione del bicameralismo č quella di una maggiore elaborazione e ponderazione delle leggi.

Il parlamento italiano č formato da 630 deputati e 315 senatori, per un totale di 945 parlamentari.

Normalmente le camere che compongono il parlamento si riuniscono separatamente. In alcuni casi č prevista la seduta comune. Questo avviene ad esempio per l’elezione del presidente della Repubblica; per eleggere 5 giudici costituzionali e per accusare il presidente della Repubblica di alto tradimento e attentato alla costituzione.

I parlamentari sono coloro che risultano eletti nelle elezioni politiche. Per essere eletti alla Camera č necessario aver compiuto 25 anni, per il senato 40 anni.

Il compito dei parlamentari

I parlamentari, in una democrazia rappresentativa, sono eletti rappresentanti della nazione, ed esercitano la sovranità (ossia il potere legislativo) in luogo del popolo italiano. Poiché in una democrazia esiste il rischio che i parlamentari non perseguino gli interessi della nazione, bensì quelli della ristretta classe che rappresentano, l'articolo 67 della costituzione enuncia:

Ogni membro del parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato

Secondo questo principio (detto divieto di mandato imperativo) i parlamentari non sono tenuti a seguire sempre e comunque le indicazioni del partito, sono soltanto responsabili della loro azione di fronte al popolo: devono quindi seguire l’interesse della nazione, qualora esso sia contrastante, a loro avviso, con le indicazioni e le direttive di partito. Questo concetto č allargato nella piů generale nozione di immunitĂ  parlamentare, enunciata dall'articolo 68:

''I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, nĂ© può essere arrestato o altrimenti privato della libertĂ  personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale č previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione č richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.''

Secondo il primo comma di questo articolo l'immunità parlamentare assume l'aspetto di irresponsabilità per le opinioni date e per i voti espressi: nell'esercizio delle loro funzioni i parlamentari hanno pieno diritto di parola e di opinione, ad esempio non possono essere imputati per diffamazione, ingiuria o calunnia. Secondo il secondo comma, i parlamentari non possono essere privati della libertà personale senza l'autorizzazione della camera alla quale il parlamentare appartiene, a meno che ciò non avvenga in seguito a sentenza irrevocabile di condanna o ad arresto in flagranza.

Secondo l'articolo 69, i parlamentari ricevono un'indennitĂ  prevista dalla legge (ossia dal parlamento stesso), a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza dei parlamentari.

Organizzazione interna del parlamento

Entrambe le camere hanno un loro regolamento interno, eleggono tra di loro un presidente ed un ufficio di presidenza. La discussione all'interno delle camere avviene sia in forma plenaria, sia in forma di commissioni parlamentari, che hanno il compito di discutere su ambiti piů specifici e tecnici. I partiti politici sono rappresentati in parlamento da gruppi parlamentari. Il capogruppo ha un'importante funzione istituzionale, in quanto sono portavoce del partito che rappresenta. Per l’efficacia delle deliberazioni parlamentari, č necessario il numero legale, che però č presunto salvo che non venga provato il contrario con conteggio, richiesto esplicitamente. Le decisioni si prendono a maggioranza semplice, in alcuni casi previsti dalla costituzione, a maggioranza assoluta o dei 2/3 (ad esempio su materie di interesse costituzionale). Alle deliberazioni del parlamento č data un'adeguata pubblicitĂ . Le sedute del parlamento sono pubbliche, le sedute delle commissioni parlamentari sono private.

Ciascuna camera resta in carica per un periodo di 5 anni detto Legislatura, salvo anticipato scioglimento per Decreto del presidente della Repubblica. Il presidente non può sciogliere le camere gli ultimi 6 mesi di durata del suo mandato.

Le funzioni del parlamento

Il parlamento, oltre alla piů importante funzione legislativa, ha funzione di controllo sull'esecutivo e di indirizzo politico. La funzione di controllo che il parlamento esercita sul governo si manifesta con la mozione di fiducia e quella di sfiducia. Il governo č costretto alle dimissioni qualora il parlamento voti una mozione di sfiducia. Il parlamento può altresì emanare risoluzioni o mozioni su vari argomenti, alle quali il governo č assoggettato. Inoltre il parlamento ha il potere di approvare il bilancio.

Il procedimento legislativo

L'iter che una deliberazione deve seguire per divenire legge č così schematizzabile:

iniziativa – discussione – approvazione – promulgazione – pubblicazione

Deve inoltre essere approvato da entrambe le camere con lo stesso testo; se una camera approva degli emendamenti, il testo modificato deve essere approvato dalla prima camera, e così via.

L'iniziativa di una legge (proposta di legge) può essere presa da un parlamentare, dal governo, da una petizione firmata da 50.000 elettori. Sono previsti due diversi procedimenti diversi per la discussione ed approvazione delle leggi: il procedimento normale e quello speciale.

Nel procedimento normale il disegno di legge č preso in esame da una commissione permanente (riunita in sede referente), la quale riferisce al parlamento e si procede all'approvazione da parte dello stesso.

Nel procedimento speciale il disegno č approvato direttamente dalla commissione riunita in sede deliberante. Comunque 1/10 dei parlamentari, 1/5 dei commissari o il governo possono chiedere l'approvazione in parlamento.

La promulgazione di leggi č affidata al presidente della repubblica, che può comunque porre un veto sospensivo, ossia rinviare la legge alle camere per una nuova approvazione.

Nel novero delle leggi vanno ricordate anche le leggi costituzionali: esse modificano la costituzione. La prima parte della costituzione, quella dei diritti fondamentali, non č modificabile. Per l'approvazione di leggi costituzionali č previsto un iter particolare. L'approvazione deve avvenire a maggioranza assoluta, e per 2 volte da ciascuna camera. Tra una votazione e l'altra devono trascorrere 3 mesi. Se la maggioranza non supera i 2/3 la legge č sottoponibile a referendum popolare.


Vedi anche:


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